Sez. 2, Sentenza n. 6999 del 26/05/2000 (Rv. 536975 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - IN GENERE | Valutazione dell'importanza dell'atto negoziale - Impedimento causato dal perturbamento delle facoltà intellettive e volitive del contraente - Necessità.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - IN GENERE
Per aversi incapacità naturale di uno dei contraenti al momento della conclusione del contratto non è sufficiente che il normale processo di formazione e di estrinsecazione della volontà sia in qualche modo turbato, come può accadere in caso di grave malattia, ma è necessario che le facoltà intellettive e volitive del soggetto siano, a causa della malattia, perturbate al punto da impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio; ciò che va provato in modo rigoroso e specifico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428, Cod. Civ. art. 1425
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)