Sez. 2, Sentenza n. 7344 del 08/08/1997 (Rv. 506560 - 01)
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITÀ NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - IN GENERE | Invalidità - Condizioni - Grave menomazione delle capacità intellettive e volitive - Natura transitoria e non dipendente da una precisa forma patologica - Sufficienza - Accertamento da parte del giudice - Riferimento al momento della stipulazione del negozio - Incapacità dovuta a malattia - Regresso o progresso di questa - Valutazione - Necessità.
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITÀ NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - IN GENERE
Ai fini dell'invalidità di un negozio per incapacità naturale a norma dell'art. 428 cod. civ. non è necessaria una malattia che annulli in modo totale ed assoluto le facoltà psichiche del soggetto essendo sufficiente un perturbamento psichico tale a menomare gravemente, pur senza escluderle le capacità intellettive e volitive, anche se transitorio e non dipendente da una precisa forma patologica, impedendo o ostacolando una seria valutazione dei propri atti e la formazione di una cosciente volontà. Tale accertamento deve essere compiuto dal giudice di merito con riferimento al momento della stipulazione del negozio e, pertanto, nel caso di incapacità dovuta a malattia non può prescindere da una valutazione delle possibilità di regresso della malattia manifestatasi anteriormente o posteriormente, per stabilirne la sua sussistenza nel momento indicato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)