Sez. L, Sentenza n. 1565 del 15/02/1991 (Rv. 470933 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Domanda giudiziale - Modificazione | Richiesta nell'udienza di discussione di una qualifica diversa da quella della domanda originaria - Mancanza dell'autorizzazione relativa ed opposizione della controparte - Effetti.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Domanda giudiziale - Modificazione
La richiesta, all'udienza di discussione, dell'attribuzione, in virtù dello svolgimento di mansioni non dedotte nel ricorso introduttivo del giudizio, di una qualifica diversa da quella domandata in tale atto, configura una modifica (della domanda originaria), la cui ammissibilità, ai sensi dell'ultima parte del primo comma dell'art. 420 cod. proc. civ. (che in nessuna ipotesi consenti il mutamento della domanda iniziale), è subordinata all'autorizzazione del giudice, previa deduzione, ad opera della parte interessata, dei motivi che giustificano la proposizione solo in detta udienza della domanda modificata, con la conseguenza che l'esame di questa - in difetto di tale autorizzazione (anche implicita) ed in presenza di espressa opposizione della controparte - è precluso, restando il relativo vizio della pronuncia rilevabile in sede di gravame.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)