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Sez. L, Sentenza n. 2906 del 29/03/1996 (Rv. 496683 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE | Autorizzazione implicita da parte del giudice - ConfigurabilitĂ  - Estremi.
Stato
decisa il 1996-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496683-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE

Nel rito del lavoro, l'autorizzazione del giudice alla modifica della domanda prevista dal primo comma dell'art. 420 cod. proc. civ., può essere data anche implicitamente, in mancanza di opposizione della controparte, consentendo la formulazione, in sede di conclusioni, della domanda modificata, esaminando tale domanda e decidendo su di essa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)