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Sez. 2, Sentenza n. 8447 del 20/08/1990 (Rv. 468939 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI DI DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA - DOMANDA DI RESTITUZIONE DI SOMME - INTERESSI LEGALI - DECORRENZA DALLA DATA DEL PAGAMENTO.*
Stato
decisa il 1990-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468939-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI DI DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA - DOMANDA DI RESTITUZIONE DI SOMME - INTERESSI LEGALI - DECORRENZA DALLA DATA DEL PAGAMENTO.*

L'Azione di restituzione o riduzione in prestino, che venga proposta, a norma dell'art. 389 cod. proc. civ., dalla parte vittoriosa nel giudizio di Cassazione, in relazione alle prestazioni eseguite in base alla sentenza di appello poi annullata, non è riconducibile nello schema della "condictio indebiti", perché si collega ad una esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore a detta sentenza e prescinde dall'esistenza o meno del rapporto sostanziale (ancora oggetto di contesa), né si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dello accipiens, non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza dei suoi effetti; pertanto, ove si tratti di restituzione di somme, gli interessi legali, in applicazione dei principi generali in tema di crediti pecuniari debbono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda e con pari decorrenza vanno attribuiti gli eventuali ulteriori danni di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ.. (Conf 3539/90, mass n 466880; (Conf 2841/89, mass n 463075).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 389

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)