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Sez. 1, Sentenza n. 3539 del 27/04/1990 (Rv. 466880 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DOMANDE CONSEGUENTI ALLA CASSAZIONE - RESTITUZIONE DI SOMME - INTERESSI LEGALI - DECORRENZA DAL PAGAMENTO.*
Stato
decisa il 1990-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466880-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DOMANDE CONSEGUENTI ALLA CASSAZIONE - RESTITUZIONE DI SOMME - INTERESSI LEGALI - DECORRENZA DAL PAGAMENTO.*

L'Azione di restituzione o riduzione in pristino, che venga proposta a norma dell'art. 389 cod. proc. civ. dalla parte vittoriosa nel giudizio di Cassazione in relazione alle prestazioni eseguite in base alla sentenza d'appello poi annullata, non è riconducibile allo schema della "condictio indebiti", ma si ricollega ad una specifica ed autonoma esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione cassata, che prescinde dalla buona o mala fede dell'accipiens, tenuto comunque a sopportare il rischio dell'attuazione della tutela giurisdizionale invocata. Pertanto, ove si tratti di restituzione di somme, gli interessi legali, in applicazione delle regole generali sui crediti pecuniari, vanno riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda. (Conf 2841/89, mass n 463075; (Conf 1135/87, mass n 450699; (Conf 4704/83, mass n 429599).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 389

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)