Sez. 1, Sentenza n. 2057 del 22/06/1972 (Rv. 359243 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ET EXTRA PETITA - ULTRAPETIZIONE - NOZIONE - DIVERSA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE DEL VIZIO - FATTISPECIE IN MATERIA ELETTORALE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ET EXTRA PETITA - ULTRAPETIZIONE - NOZIONE - DIVERSA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE DEL VIZIO - FATTISPECIE IN MATERIA ELETTORALE.*
Il vizio di ultrapetizione ricorre allorquando, chiestosi dalla parte un determinato provvedimento, il giudice ne pronunzi altro con diverso contenuto. Cio pero non avviene allorche il giudice, senza immutare i fatti esposti dalla parte, dia a questi una diversa qualificazione giuridica, essendo il giudice obbligato a pronunziare nei limiti della domanda proposta. (nella specie era stato proposto ricorso elettorale contro il dipendente di un istituto ospedaliero, deducendosi la sua ineleggibilita ai sensi dell'art 15, n 4 del DPR 16 maggio 1960, n 570, ossia per essere il predetto istituto un ente di assistenza e beneficenza. I giudici di merito, in primo e secondo grado, avevano accolto, invece, il ricorso sotto il diverso profilo della ineleggibilita, previsto dall'art 15, n 3 del citato DPR n 570 del 1960, nel senso cioe che l'istituto ospedaliero, benche non costituisse un ente di assistenza e beneficenza, era pur sempre soggetto a vigilanza del comune. La suprema Corte ha ritenuto che non sussistesse il vizio di ultrapetizione, poiche erano stati rispettati dai giudici di merito i limiti del chiesto). (V 669'70, mass n 345865).*
Riferimenti normativi: Legge 16/05/1960 num. 570 art. 15 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)