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Sez. 1, Sentenza n. 6810 del 21/03/2007 (Rv. 595692 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Giudizio in materia elettorale - Ineleggibilità alla carica di consigliere regionale - Riferimento alternativo del ricorrente ai nn. 8 e 11 dell'art. 2 della l. n. 154 del 1981 - Accoglimento della domanda in base ad una delle due fattispecie, con esclusione dell'altra - Conferma in appello in base alla fattispecie esclusa in primo grado - Ultrapetizione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595692-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA

Nel giudizio elettorale avente ad oggetto la dichiarazione di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale di un dipendente di azienda sanitaria locale, asseritamente collocato in posizione apicale in quanto investito della funzione di coordinatore dei distretti della medesima azienda, il riferimento alternativo del ricorrente alle cause di ineleggibilità previste dai nn. 8 ed 11 dell'art. 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (abrogata dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ma applicabile "ratione temporis" nel caso di specie) non si traduce nella proposizione di due diverse domande, caratterizzate da distinte "causae petendi": si tratta infatti di un'unica domanda, avente ad oggetto la dichiarazione di ineleggibilità e fondata su un'unica "causa petendi", costituita dall'asserita apicalità delle funzioni rivestite dall'eletto, alternativa risultando soltanto la qualificazione giuridica di quella situazione ostativa, con riferimento all'una o all'altra delle due disposizioni invocate. Pertanto, nel caso in cui il tribunale abbia accolto la domanda in base alla ritenuta configurabilità di una delle due fattispecie normative, escludendo la sussistenza dell'altra, non incorre nel vizio di ultrapetizione la corte di appello che, nel confermare l'ineleggibilità, l'abbia invece ricollegata a quest'ultima causa, nonostante la mancata impugnazione sul punto della sentenza di primo grado, trattandosi di mera variazione della qualificazione giuridica in precedenza operata.

Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 n. 8 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 n. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)