Sez. 1, Sentenza n. 772 del 23/03/1970 (Rv. 346071 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE (MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - PRINCIPIO DEL FALSUS PROCURATOR - INAPPLICABILITA AL RAPPORTO PROCESSUALE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE (MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - PRINCIPIO DEL FALSUS PROCURATOR - INAPPLICABILITA AL RAPPORTO PROCESSUALE.*
Il principio che gli effetti degli Atti compiuti dal falsus procurator sono lasciati nella disponibilita del dominus, il quale puo operarne la ratifica con effetto retroattivo, salvi i diritti dei terzi, non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida Costituzione del rapporto processuale e puo essere rilasciata con effetti retroattivi - sempre che non sia richiesta la procura speciale, come per proporre ricorso per Cassazione - solo nei limiti stabiliti dall'art 125 cod proc civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1399, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)