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Sez. 2, Sentenza n. 7066 del 22/06/1995 (Rv. 493014 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Principio della ratifica con efficacia retroattiva degli atti posti in essere da soggetto privo del potere di rappresentanza - Inapplicabilità in campo processuale - Limiti - Ricorso per cassazione - Procura speciale - Possibilità di sanatoria o ratifica - Esclusione (fattispecie).
Stato
decisa il 1995-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493014-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

Il principio secondo cui gli effetti degli atti posti in essere da soggetto privato, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere rilasciata con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 cod. proc. civ., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché però anteriormente alla costituzione della parte rappresentata e sempreché per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità, di sanatoria e ratifica. (nella specie-ribadito il principio di cui alla massima - la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto in base ad una procura rilasciata da uno dei due amministratori di una società, il cui statuto conferiva la rappresentanza ed i poteri di firma abbinatamente ad entrambi, e successivamente ratificata dall'altro amministratore contestualmente al conferimento da parte di questi di altra procura ad impugnare la medesima sentenza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1399, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)