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Sez. 5 - , Sentenza n. 11270 del 07/04/2022 (Rv. 664340 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Eccedenze compensabili - Dichiarazione di cui all’art. 8, comma 3, del d.P.R. 14/10/1999, n. 542 - Natura - Omessa presentazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2022-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664340-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

In tema di IVA, la dichiarazione di cui all'art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 542 del 1999, integra, sin dal momento della sua introduzione e prima ancora della previsione di uno specifico termine per il suo espletamento, un presupposto della compensazione, per cui, pur non escludendo, in presenza delle altre condizioni, l'esistenza del credito IVA, suscettibile di rimborso, e non determinando conseguentemente il suo recupero da parte dell'Amministrazione finanziaria, giustifica l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 471 del 1997.

Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST., DPR 14/10/1999 num. 542 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)