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Sez. 1, Sentenza n. 1910 del 12/06/1980 Cc. (dep. 30/09/1980) Rv. 146439 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - CONDIZIONI DI LEGITTIMITA - ARRESTO IN FLAGRANZA DI REATO - NOZIONE DI FLAGRANZA.*
Stato
decisa il 1980-06-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/146439-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - CONDIZIONI DI LEGITTIMITA - ARRESTO IN FLAGRANZA DI REATO - NOZIONE DI FLAGRANZA.*

Per l'ipotizzabilita della flagranza o della quasi flagranza nel reato - quale condizione di legittimita formale del rito direttissimo tipico - non si richiede la certezza della responsabilita dell'imputato, ma e sufficiente la sussistenza di fondati e ragionevoli elementi da cui possa desumersi che la persona arrestata, nell'atto di commettere un reato o subito dopo la sua esecuzione, si identifichi con l'autore dell'illecito. (Conf mass n 136334; (Conf mass n 125363).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 237, Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)