Sez. 1, Sentenza n. 1910 del 12/06/1980 Cc. (dep. 30/09/1980) Rv. 146439 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - CONDIZIONI DI LEGITTIMITA - ARRESTO IN FLAGRANZA DI REATO - NOZIONE DI FLAGRANZA.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - CONDIZIONI DI LEGITTIMITA - ARRESTO IN FLAGRANZA DI REATO - NOZIONE DI FLAGRANZA.*
Per l'ipotizzabilita della flagranza o della quasi flagranza nel reato - quale condizione di legittimita formale del rito direttissimo tipico - non si richiede la certezza della responsabilita dell'imputato, ma e sufficiente la sussistenza di fondati e ragionevoli elementi da cui possa desumersi che la persona arrestata, nell'atto di commettere un reato o subito dopo la sua esecuzione, si identifichi con l'autore dell'illecito. (Conf mass n 136334; (Conf mass n 125363).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 237, Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)