Sez. 2, Sentenza n. 8493 del 07/12/1976 Ud. (dep. 30/06/1977) Rv. 136334 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - NOZIONE DI FLAGRANZA E QUASI FLAGRANZA - INSEGUIMENTO DELLA POLIZIA SUBITO DOPO LA COMMISSIONE DEL REATO.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - NOZIONE DI FLAGRANZA E QUASI FLAGRANZA - INSEGUIMENTO DELLA POLIZIA SUBITO DOPO LA COMMISSIONE DEL REATO.*
Ai fini della Determinazione dell'ambito di normale applicazione dell'art 502 cod proc pen, deve farsi riferimento all'art 237 cod proc pen. pertanto il giudizio direttissimo deve ritenersi consentito non solo quando il colpevole e colto nell'atto di commettere il reato (flagranza propria), ma anche allorche il reo, immediatamente dopo il reato, e inseguito dalla forza pubblica, dall'offeso dal reato o da altri, ovvero e sorpreso in possesso di cose dalle quali appaia che abbia commesso poco prima il reato, in quanto tali situazioni sono parificate alla flagranza (cosiddetta quasi flagranza). Infatti l'espressione 'immediatamente dopò di cui all'art 237, terzo comma cod proc pen, non deve essere intesa in senso cronologico rigoroso: rientra nella nozione di 'quasi flagranzà lo inseguimento della forza pubblica in senso stretto, ma anche l'Azione spiegata dalla polizia senza interruzione per raggiungere il reo subito dopo il fatto.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 237, Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)