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Sez. L - , Sentenza n. 7586 del 27/03/2018 (Rv. 647664 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Rito cd. Fornero - Impugnativa di licenziamento - Rigetto - Domanda di pagamento delle retribuzioni ex art. 2126 c.c. - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647664-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE

Nel caso di impugnativa di licenziamento secondo il rito di cui all'art. 1, comma 48, della l. n. 92 del 2012, ove sia accertata la nullità del rapporto di impiego pubblico perché costituito, in violazione dell'art. 97 Cost., al di fuori della procedura del pubblico concorso e sia perciò rigettata la domanda diretta a ottenere i provvedimenti restitutori, reali ed economici, previsti dall'art. 18 st. lav., è comunque ammissibile la domanda volta al pagamento della retribuzione dovuta ai sensi dell'art. 2126 c.c. nell'arco temporale compreso tra il provvedimento espulsivo e la sua esecuzione, in quanto fondata sugli identici fatti costitutivi dedotti nel processo e dunque compatibile con le esigenze del rito speciale introdotto dalla l. n. 92 del 2012.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 48 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)