Sez. L - , Sentenza n. 5993 del 28/02/2019 (Rv. 652895 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Rito cd. Fornero - Opposizione - Unicità grado di giudizio - Conseguenze - Deduzione di una diversa modulazione del rapporto di lavoro subordinato cessato con il licenziamento impugnato - "Mutatio libelli" - Esclusione - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE
Nel rito cd. Fornero, la fase di opposizione, a seguito della fase sommaria, non è una "revisio prioris istantiae", ma una prosecuzione del giudizio di primo grado, ricondotto in linea di massima al modello ordinario; pertanto, non costituisce domanda nuova, inammissibile per mutamento della "causa petendi", la deduzione in fase di opposizione di una modulazione del rapporto subordinato diversa da quella prospettata nella fase sommaria. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la corte di appello, adita in sede di reclamo, erroneamente aveva ritenuto tardive ed inammissibili le domande proposte dal lavoratore solo in fase di opposizione inerenti lo svolgimento - nel medesimo arco temporale - oltre che delle mansioni di colf, come già prospettato in fase sommaria, anche di assistente di scena).
Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 48, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 51, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)