Sez. 1, Sentenza n. 232 del 16/01/1986 (Rv. 443878 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - SVALUTAZIONE MONETARIA - ADEGUAMENTO AUTOMATICO DELL'INDENNITÀ - ESCLUSIONE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - SVALUTAZIONE MONETARIA - ADEGUAMENTO AUTOMATICO DELL'INDENNITÀ - ESCLUSIONE.*
L'indennità di espropriazione per pubblica utilità ha natura di debito di valuta, sia per la parte originariamente determinata in Sede amministrativa, sia per quella che venga successivamente liquidata dal giudice a seguito di opposizione. Ne consegue che la sopravvenuta svalutazione monetaria non può implicare un adeguamento automatico di detta indennità, ma solo configurare ragione di maggior danno risarcibile, ai sensi dell'art. 1224 secondo comma cod. civ., alla duplice condizione della sussistenza di un colpevole ritardo del debitore nell'adempimento e dell'allegazione e dimostrazione da parte del creditore (sia pure con il ricorso ad elementi presuntivi e fatti notori) del verificarsi di un concreto pregiudizio per effetto della svalutazione medesima. (V 7585/83, mass n 432187; (V 4737/83, mass n 429627).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)