Sez. 1, Sentenza n. 7585 del 23/12/1983 (Rv. 432187 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - SVALUTAZIONE MONETARIA - DEBITO DI VALUTA - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA - ESCLUSIONE - RISARCIMENTO EX ART. 1224, SECONDO COMMA COD. CIV. - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - SVALUTAZIONE MONETARIA - DEBITO DI VALUTA - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA - ESCLUSIONE - RISARCIMENTO EX ART. 1224, SECONDO COMMA COD. CIV. - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*
L'indennità di espropriazione per pubblica utilità ha natura di debito di valuta sia per la parte originariamente determinata nel decreto di esproprio, sia per quella che venga successivamente liquidata dal giudice a seguito di opposizione contro la stima, ed essa quindi, in quanto soggetta al principio nominalistico, non è suscettibile di automatico adeguamento per effetto della svalutazione monetaria verificatasi nelle more del giudizio di opposizione, la quale può essere, invece, causa di un maggior danno che è risarcibile, ai sensi dell'art. 1224, comma secondo, cod. civ. solo se, in presenza di un ritardo colpevole del debitore nell'adempimento, il creditore alleghi e dimostri la sussistenza e l'entità del pregiudizio subito in conseguenza della svalutazione. La liquidazione del detto maggior danno deve, pertanto, discendere dal concreto accertamento della verificazione dell'evento dannoso e dalla valutazione specifica degli effetti del fenomeno inflattivo nel caso concreto, pur potendo a tal fine, fermo sempre l'Onere della corrispondente allegazione da parte del creditore ed in Mancanza di prove di diverso contenuto, essere utilizzati sia i fatti notori, quali la naturale fruttuosità del danaro e la destinazione di esso ad impieghi coerenti con le qualità professionali, le possibilità finanziarie e le abitudini derivate dalla mentalità e dall'ambiente di vita del creditore, sia la prova per presunzioni, quali la prevedibile ripetibilità, a parità di ogni altra condizione, delle modalità d'impiego anzidette o, altrimenti, la prevedibile collocazione del danaro nella più comune ed accessibile Forma del deposito bancario. (Conf 4737/83, mass n 429627; (Conf 4048/83, mass n 428997; (Conf 3016/83, mass n 427933; (Conf 7108/82, mass n 424780; (Conf 1756/82, mass n 419604; (Conf 4831/81, mass n 415537; (Conf 5275/79, mass n 401867).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)