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Sez. U, Sentenza n. 4151 del 16/07/1985 (Rv. 441672 - 01)

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - DI SERVIZI - RAPPORTO DI CONCESSIONE - CONTENUTO - DIRITTI DEL CONCESSIONARIO - CONCESSIONE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA A TERRA DEL TRAFFICO AEREO (HANDLING) NEGLI AEROPORTI DI LINATE E DELLA MALPENSA - TARIFFE PRATICATE DALLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA - PREVIA APPROVAZIONE DEL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE - PORTATA - ATTI DI RIFIUTO O DI RITARDO IN RELAZIONE A RICHIESTA DI ADEGUAMENTI TARIFFARI - ANNULLAMENTO PER ILLEGITTIMITÀ DA PARTE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - RISARCIMENTO DEI DANNI CONSEGUENTI - DEVOLUZIONE AL GIUDICE ORDINARIO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1985-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441672-01

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - DI SERVIZI - RAPPORTO DI CONCESSIONE - CONTENUTO - DIRITTI DEL CONCESSIONARIO - CONCESSIONE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA A TERRA DEL TRAFFICO AEREO (HANDLING) NEGLI AEROPORTI DI LINATE E DELLA MALPENSA - TARIFFE PRATICATE DALLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA - PREVIA APPROVAZIONE DEL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE - PORTATA - ATTI DI RIFIUTO O DI RITARDO IN RELAZIONE A RICHIESTA DI ADEGUAMENTI TARIFFARI - ANNULLAMENTO PER ILLEGITTIMITÀ DA PARTE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - RISARCIMENTO DEI DANNI CONSEGUENTI - DEVOLUZIONE AL GIUDICE ORDINARIO - NECESSITÀ.*

Con riguardo agli aeroporti milanesi di Linate e della malpensa, che hanno la qualità di aeroporti privati gestiti in regime di concessione (legge 18 aprile 1962 n. 194), le tariffe praticate dalla società concessionaria, per i servizi di assistenza a terra del traffico aereo (handling), sono soggette al disposto dell'art. 704 cod. nav. (non derogato in proposito dall'art. 9 della legge 5 maggio 1976 n. 324) e, pertanto, devono essere preventivamente approvate dal ministro dei trasporti e dell'aviazione civile. Tale approvazione, che si inserisce su un atto di autonomia privata (formazione delle tariffe) quale atto di controllo correlato alla tutela di interessi generali, configura espressione di una discrezionalità tecnica limitata al riscontro della congruità dei prezzi delle tariffe medesime rispetto ai costi effettivi ed al giusto profitto di detta impresa concessionaria, con esclusione di ogni potere di comprimere o degradare il diritto dell'impresa stessa alla propria esistenza ed alla prosecuzione della propria attività secondo criteri di economicità (ivi incluso quello generale della remuneratività del prezzo dei prodotti). Ne consegue che, a fronte di Atti dell'amministrazione che rifiutino o ritardino richiesti adeguamenti tariffari, e che vengano annullati per illegittimità del giudice amministrativo, la predetta società concessionaria può adire il giudice ordinario con Azione risarcitoria, ove tali Atti, oltre che illegittimi, siano anche illeciti, in quanto indebitamente ledano le sopra indicate posizioni di diritto soggettivo. (V 5030/82, mass n 422955).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 41, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Navig. art. 704, Legge 18/04/1962 num. 194, Legge 05/05/1976 num. 324

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)