Sez. 3, Sentenza n. 6609 del 12/03/2008 (Rv. 602189 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAUSALE | Esercitabilità da parte del creditore cambiario - Presupposti - Smarrimento colpevole dei titoli cambiari e mancata esecuzione della procedura di ammortamento - Conseguente prescrizione delle azioni di regresso del debitore - Effetti - Inesperibilità della suddetta azione causale - Fondamento.
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAUSALE
Il creditore cambiario che abbia colpevolmente smarrito i titoli in suo possesso e, non avendo proceduto al loro ammortamento, abbia determinato la maturazione del termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione cambiaria da parte del proprio debitore nei confronti dei precedenti giranti, non può proporre, ai sensi dell'art. 66 comma terzo, della cosiddetta legge cambiaria, azione causale, non avendo adempiuto agli specifici oneri, posti a suo carico, di provvedere alla restituzione del titolo al debitore e di adottare le cautele necessarie a preservare i diritti dell'obbligato di regresso.
Riferimenti normativi: Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 66, Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 89, Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 94
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)