Sez. 3, Sentenza n. 14684 del 02/10/2003 (Rv. 567302 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAUSALE | Del giratario, nei confronti del girante - Condizioni di ammissibilità - Restituzione al girante, della cambiale impregiudicata - Necessità - Conseguenze - In caso di consumatasi prescrizione dell'azione cambiaria, per inattività del giratario - Azione causale - esperibilità - Esclusione.
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAUSALE
In tema di azioni cambiarie ed in base all'art. 66, comma terzo, della legge cambiaria, il mancato adempimento, da parte del giratario della cambiale, dell'onere di restituire al proprio girante il titolo "impregiudicato", vale a dire idoneo a legittimare l'esercizio delle azioni cambiarie che gli competono nei confronti del proprio debitore, comporta l'inammissibilità dell'azione "causale" proposta dal giratario che, per propria inattività, abbia lasciato prescrivere l'azione "cambiaria" spettante al girante, di regresso o diretta.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)