Sez. L, Sentenza n. 17452 del 31/07/2014 (Rv. 632031 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Domanda di accertamento del diritto alla pensione di inabilità civile - Riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Produzione in appello del certificato di iscrizione alle liste speciali - Ammissibilità.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In tema di prestazioni assistenziali, il giudice di merito, ove la parte abbia domandato l'accertamento del diritto alla pensione di inabilità civile, può riconoscere, senza incorrere nella violazione del principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., l'assegno mensile di invalidità, intercorrendo tra i due benefici assistenziali, relativi a un diverso grado di compromissione della capacità lavorativa, un necessario rapporto di continenza. Ne consegue che è ammissibile, ai sensi dell'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., la produzione in appello del certificato di iscrizione alle liste speciali, attestante l'incollocazione al lavoro, espressamente richiesta per l'assegno di invalidità dall'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche di cui all'art. 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 247), trattandosi di requisito che resta assorbito, per la pensione di inabilità, da quello della totale inabilità al lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 247 art. 1 com. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)