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Sez. L, Sentenza n. 19164 del 06/09/2006 (Rv. 591878 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Domanda giudiziale avente ad oggetto la pensione di inabilità civile - Sentenza di riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità - Vizio di ultrapetizione - Insussistenza - Condizioni - Peculiari requisiti socio-economici richiesti dalla legge per l'assegno - Sussistenza - Necessità - Requisito dell' incollocazione al lavoro - Rilevanza.
Stato
decisa il 2006-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591878-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Al fine di stabilire se la domanda di assegno di invalidità ex art. 13 legge n. 118 del 1991 possa ritenersi implicitamente ricompresa nella domanda avente ad oggetto la pensione di inabilità ex art. 12 della stessa legge, e se di conseguenza il giudice investito della domanda di pensione, anche in mancanza di espressa richiesta dell'interessato, possa riconoscere al richiedente l'assegno di invalidità in quanto implicitamente compreso nella più ampia domanda di pensione, occorre verificare se nella fattispecie concreta ricorrano i peculiari requisiti socio economici richiesti dalla legge per l'assegno - necessari al pari dei requisiti sanitari per l'insorgenza del diritto - ed in particolare il requisito dell' incollocazione al lavoro, espressamente previsto solo per l'assegno di invalidità e non richiesto, invece, per la pensione di inabilità, in ragione della totale inabilità al lavoro che ne costituisce il presupposto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)