Sez. 3, Sentenza n. 4523 del 06/12/2016 Ud. (dep. 31/01/2017) Rv. 269266 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRAVVENZIONI - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DELL'ISTRUZIONE ELEMENTARE DEI MINORI | Scuola media inferiore - Reato - Configurabilità - Esclusione.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRAVVENZIONI - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DELL'ISTRUZIONE ELEMENTARE DEI MINORI
L'inosservanza dell'obbligo di frequentare la scuola media inferiore non configura la contravvenzione di cui all'art. 731 cod. pen., in quanto secondo la normativa vigente a seguito dell'abrogazione dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n.1859, ad opera del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n.212, tale obbligo permane limitatamente all'istruzione elementare.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 731 CORTE COST. PENDENTE, Legge 31/12/1962 num. 1859 art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/12/2010 num. 212
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)