Sez. 3, Sentenza n. 22037 del 14/04/2010 Ud. (dep. 10/06/2010) Rv. 247630 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRAVVENZIONI - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DELL'ISTRUZIONE ELEMENTARE DEI MINORI | Scuola media superiore - Reato - Configurabilità - Esclusione.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRAVVENZIONI - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DELL'ISTRUZIONE ELEMENTARE DEI MINORI
L'inosservanza dell'obbligo di frequentare la scuola media superiore non configura la contravvenzione di cui all'art. 731 cod. pen., in quanto all'estensione dell'obbligo scolastico oltre la scuola media (art. 2, lett. c), L. 28 marzo 2003, n. 53) non è seguita l'introduzione di una sanzione penale in caso di sua violazione. (In motivazione la Corte ha precisato che l'estensione della norma sanzionatoria dell'art. 731 cod. pen. a detta ipotesi si risolverebbe in un'inammissibile interpretazione analogica "in malam partem").
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 731 CORTE COST. PENDENTE, Legge 31/12/1962 num. 1859 art. 8 CORTE COST., Legge 28/03/2003 num. 53 art. 2 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)