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Sez. L, Sentenza n. 6858 del 13/07/1998 (Rv. 517161 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE | Impugnazione condizionata risolutivamente (o sospensivamente) ad evento esterno - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie relativa a ricorso per cassazione apparentemente condizionato alla mancata contestazione di una conciliazione in materia di lavoro ma interpretato dalla S.C. come contenente una mera disponibilità alla eventuale rinuncia al ricorso stesso.
Stato
decisa il 1998-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517161-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE

L'esigenza di evitare il compimento di attività processuale precaria - salva la rilevanza data dalla legge alla rinuncia agli atti del giudizio e alla sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire -, e la rilevanza dell'interesse della controparte alla decisione (che trova riconoscimento nelle disposizioni dell'art. 306 cod. proc. civ. in materia di rinuncia agli atti), fanno escludere l'ammissibilità di un'impugnazione condizionata risolutivamente (o, "a fortiori", sospensivamente) non all'esito di un'altra impugnazione ma ad un evento esterno al processo. (Nella specie il datore di lavoro ricorrente in cassazione - premesso che dopo la sentenza d'appello erano state concluse conciliazioni con cui i lavoratori avevano rinunciato agli effetti della sentenza ed alla sua impugnazione, e che però la maggior parte degli stessi avevano stragiudizialmente impugnato le medesime conciliazioni - aveva dichiarato di dover proporre un ricorso condizionato al rispetto delle conciliazioni; la S.C., enunciato il riportato principio, ha ritenuto tuttavia che tale inciso del ricorso per cassazione andava interpretato, nel contesto dell'atto, come mera comunicazione agli intimati della disponibilità alla rinuncia al ricorso in caso di conferma delle conciliazioni, con la conseguenza che l'impugnazione era ammissibile nei confronti di tutti gli intimati, anche perché era irrituale, per difetto di mandato speciale, la rinuncia formulata con la memoria illustrativa nei confronti dei lavoratori della cui mancata impugnazione della conciliazione lo stesso datore di lavoro dava atto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)