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Sez. 3, Sentenza n. 9631 del 16/06/2003 (Rv. 564305 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE | Proposizione di domande alternative o subordinate tra loro incompatibili - Accoglimento da parte del giudice del merito della domanda subordinata, con rigetto di quella principale - Onere dell'attore di proporre impugnazione anche contro lo stesso accoglimento della domanda subordinata, condizionandolo all'accoglimento dell'impugnazione relativamente alla domanda principale - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564305-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE

Ove la parte abbia proposto nello stesso giudizio, in forma alternativa o subordinata, due o più domande, fra loro concettualmente incompatibili, la sentenza con la quale il giudice di merito abbia accolto la domanda subordinata, e non quella principale incompatibile, non implica soltanto la qualificazione giuridica dei fatti esposti dall'attore a sostegno della domanda subordinata, ma comporta anche un preciso accertamento del fatto, incompatibile con quello posto a base della domanda principale, e compatibile con la domanda subordinata. Ne consegue che l'attore, per evitare la formazione del giudicato su detto accertamento di fatto, ha l'onere di impugnare, non solo il rigetto della domanda principale, ma anche lo stesso accoglimento della domanda subordinata, condizionandolo all'accoglimento dell'impugnazione sulla domanda principale, soltanto in tal modo potendosi ottenere la revisione dell'accertamento compiuto dal giudice circa l'esistenza del fatto posto a fondamento della domanda subordinata ed incompatibile con la domanda principale. (Nella specie l'attore aveva proposto una domanda, principale, di condanna dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo per i danni subiti a seguito dell'incendio occorso alla cosa assicurata, nonché una domanda, subordinata, di restituzione della quota del premio relativo al periodo non assicurato, e nel quale il sinistro si era verificato, a seguito di recesso della compagnia convenuta dal contratto di assicurazione, in conseguenza alla denunzia di altro, precedente sinistro; accolta dal giudice d'appello la domanda subordinata e respinta quella principale, l'attore aveva proposto ricorso per cassazione, senza impugnare il capo della sentenza relativo alla restituzione del premio per il periodo non assicurato; la S.C., enunciando il principio di cui in massima, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione, essendosi formato, per la mancata impugnazione dell'accoglimento della domanda subordinata, il giudicato sul punto che, per effetto del recesso dell'assicuratore, il ricorrente non aveva copertura assicurativa nel periodo nel quale si era verificato il sinistro, oggetto della domanda principale, e difettando quindi nella specie il requisito, necessario anche con riguardo all'impugnazione, dell'interesse ad agire).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)