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Sez. 1, Sentenza n. 1968 del 16/05/1977 (Rv. 385697 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - PIGNORAMENTO IN DANNO DI PIU DEBITORI SOLIDALI - VENDITA DELLE COSE PIGNORATE - CONTROVERSIA SULLA RELATIVA REGOLARITA FORMALE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DI UNO DEI DEBITORI NON CITATI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385697-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - PIGNORAMENTO IN DANNO DI PIU DEBITORI SOLIDALI - VENDITA DELLE COSE PIGNORATE - CONTROVERSIA SULLA RELATIVA REGOLARITA FORMALE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DI UNO DEI DEBITORI NON CITATI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Nel giudizio d'appello in cui si controverta sulla regolarita formale di una polizza di pegno nonche sulla regolarita della procedura di vendita delle cose pignorate in danno di piu debitori solidali, non deve ordinarsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti di uno dei debitori non citati, poiche nella specie non ricorre una ipotesi di causa inscindibile (la solidarieta nell'obbligazione non dando luogo a litisconsorzio necessario) ne di cause dipendenti. (V 36/74, mass n 367532).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)