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Sez. 1, Sentenza n. 36 del 08/01/1974 (Rv. 367532 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - OBBLIGAZIONI SOLIDALI PASSIVE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1974-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367532-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - OBBLIGAZIONI SOLIDALI PASSIVE - ESCLUSIONE - LIMITI.*

L'obbligazione solidale passiva non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile e non da luogo a litisconsorzio necessario nemmeno in Sede di gravame e neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, salvo che fra i debitori sia fatta questione sulla individuazione del soggetto effettivamente tenuto all'adempimento. (Conf 88'72, mass n 355788).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)