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Sez. L - , Sentenza n. 6407 del 13/03/2017 (Rv. 643443 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI | Dipendenti postali - Riammissione in servizio ai sensi degli accordi del 29 luglio 2004 e 15 ottobre 2004 - Prova delle ragioni ex art. 2103 c.c. - Esonero - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643443-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI

In materia di trasferimento di dipendenti postali, il rispetto degli accordi 29 luglio e 15 ottobre 2004, che prevedono specifici criteri per individuare la collocazione dei lavoratori già assunti a termine riammessi in servizio presso sedi cd. eccedentarie, non vale ad esonerare la società Poste Italiane s.p.a. dalla prova delle ragioni tecniche, produttive ed organizzative legittimanti il singolo trasferimento, ai sensi dell'art. 2103 c.c. (nel testo, “ratione temporis” applicabile, anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 81 del 2015).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 3 com. 1, Contr. Coll. 29/07/2004, Contr. Coll. 15/10/2004

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)