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Sez. L - , Sentenza n. 12093 del 16/05/2017 (Rv. 644338 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI | Dipendenti postali - Riammissione in servizio ai sensi dell’accordo del 29 luglio 2004 - Verifica dell’eccedentarietà presso la sede di provenienza - Ambito temporale - Individuazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644338-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI

In materia di trasferimento dei dipendenti postali, già assunti a termine, la verifica della eccedentarietà presso la sede di provenienza, di cui all’accordo sindacale del 29 luglio 2004, va effettuata in riferimento al momento della concreta riammissione in servizio, e non a quello della pronuncia della sentenza, onde consentire, con lo spostamento del personale dalle sedi sovraffollate a quelle carenti, l'effettivo riequilibrio delle presenze in organico cui è finalizzato l’accordo, necessario per regolamentare una vicenda peculiare che ha visto coinvolti un numero elevato di lavoratori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 29/07/2004

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)