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Sez. 1, Sentenza n. 1484 del 22/05/1973 (Rv. 364237 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - ESECUZIONE IN FORZA DI SENTENZA - QUESTIONI DEDUCIBILI NEL GIUDIZIO - IMPROPONIBILITA IN SEDE DI OPPOSIZIONE - CREDITO DI UNA SOCIETA ACCERTATO CON SENTENZA - OPPOSIZIONE ALLA RELATIVA ESECUZIONE - ESTINZIONE ANTERIORE DELLA SOCIETA - DEDUZIONE - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364237-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - ESECUZIONE IN FORZA DI SENTENZA - QUESTIONI DEDUCIBILI NEL GIUDIZIO - IMPROPONIBILITA IN SEDE DI OPPOSIZIONE - CREDITO DI UNA SOCIETA ACCERTATO CON SENTENZA - OPPOSIZIONE ALLA RELATIVA ESECUZIONE - ESTINZIONE ANTERIORE DELLA SOCIETA - DEDUZIONE - PRECLUSIONE.*

In Sede di opposizione all'esecuzione, quando l'esecuzione e promossa in base a sentenza, non e consentito porre in discussione situazioni e questioni che, potendo e dovendo essere dedotte nel giudizio preordinato alla formazione del titolo, sono superate dall'esistenza di questo: non e consentito cioe contrastare la statuizione che accerta il diritto del creditore procedente, o gli elementi che di essa costituiscono il presupposto necessario. Pertanto, la legittimita dell'esecuzione promossa da una societa per la realizzazione di un credito accertato a suo favore con sentenza, non puo essere, in Sede di opposizione all'esecuzione, contestata per l'asserita Estinzione (anteriore alla sentenza, e deducibile nel relativo giudizio) della societa stessa. (V 2448/71, mass n 353435; 2068/69, mass n 341327).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)