diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2448 del 24/07/1971 (Rv. 353435 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - ALL'ESECUZIONE - ESECUZIONE FONDATA SU TITOLO ESECUTIVO GIUDIZIALE - FATTI MODIFICATIVI ED ESTINTIVI DEL DIRITTO DEL CREDITORE - ANTERIORI ALLA FORMAZIONE DEL TITOLO GIUDIZIALE - NON POSSONO ESSERE INVOCATI DALL'OPPONENTE - PRECLUSIONE DELLA COSA GIUDICATA - ESEMPIO IN TEMA DI CARENZA DI LEGITTIMAZIONE DELLA SOCIETA CREDITRICE ALLA AZIONE ESECUTIVA - PER SCADENZA DEL TERMINE DI DURATA DELLE SOCIETA - NON DEDOTTA - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353435-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - ALL'ESECUZIONE - ESECUZIONE FONDATA SU TITOLO ESECUTIVO GIUDIZIALE - FATTI MODIFICATIVI ED ESTINTIVI DEL DIRITTO DEL CREDITORE - ANTERIORI ALLA FORMAZIONE DEL TITOLO GIUDIZIALE - NON POSSONO ESSERE INVOCATI DALL'OPPONENTE - PRECLUSIONE DELLA COSA GIUDICATA - ESEMPIO IN TEMA DI CARENZA DI LEGITTIMAZIONE DELLA SOCIETA CREDITRICE ALLA AZIONE ESECUTIVA - PER SCADENZA DEL TERMINE DI DURATA DELLE SOCIETA - NON DEDOTTA - PRECLUSIONE.*

Poiche in Sede di opposizione all'esecuzione fondata su titolo esecutivo giudiziale il debitore puo invocare i fatti modificativi o estintivi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, ma non anche i fatti che, verificatisi anteriormente, avrebbero potuto essere prospettati nel giudizio di cognizione e non lo furono, onde il loro esame viene precluso dalla formazione della cosa giudicata, non si puo dedurre, con l'opposizione all'esecuzione, la carenza di legittimazione della societa creditrice all'Azione esecutiva per circostanze, quali la scadenza non prorogata del termine di durata della societa e la fine del mandato del Presidente e degli altri organi sociali, verificatesi durante il giudizio di cognizione e non dedotte nel corso di esso.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)