Sez. 3, Sentenza n. 2414 del 10/07/1968 (Rv. 334802 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI E COMMITTENTI - IN GENERE - PRESUPPOSTI - RAPPORTO PERMANENTE DI LAVORO SUBORDINATO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI E COMMITTENTI - IN GENERE - PRESUPPOSTI - RAPPORTO PERMANENTE DI LAVORO SUBORDINATO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Ai fini della responsabilita prevista dall'art.2049 cod. civ. occorre che il commesso abbia agito su richiesta o per conto del committente ma non e necessario che esista, altresi, un rapporto permanente di lavoro subordinato, essendo sufficienti la electio e l'incarico a far sorgere nel committente, che si avvale dell'opera di altri per l'attuazione della propria volonta, l'Obbligo di vigilare e dirigere l'attivita del preposto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)