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Sez. 3, Sentenza n. 4562 del 15/07/1980 (Rv. 408397 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE - RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE - RAPPORTO DI OCCASIONALITA NECESSARIA FRA IL FATTO ILLECITO E LE MANSIONI AFFIDATE ALL'AUTORE DI ESSO - SUFFICIENZA - COLLEGAMENTO FUNZIONALE O STRUMENTALE FRA LO SVOLGIMENTO DELLO INCARICO E L'EVENTO LESIVO - NECESSITA - IMPUTABILITA DEL DANNO ALL'ATTIVITA PRIVATA DELL'AUTORE DELL'ILLECITO - RESPONSABILITA DEL PREPONENTE - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO RELATIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1980-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408397-01

RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE - RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE - RAPPORTO DI OCCASIONALITA NECESSARIA FRA IL FATTO ILLECITO E LE MANSIONI AFFIDATE ALL'AUTORE DI ESSO - SUFFICIENZA - COLLEGAMENTO FUNZIONALE O STRUMENTALE FRA LO SVOLGIMENTO DELLO INCARICO E L'EVENTO LESIVO - NECESSITA - IMPUTABILITA DEL DANNO ALL'ATTIVITA PRIVATA DELL'AUTORE DELL'ILLECITO - RESPONSABILITA DEL PREPONENTE - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO RELATIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La responsabilita del committente per l'attivita del preposto sussiste non solo quando sia configurabile una dipendenza causale diretta fra il fatto illecito e le mansioni affidate all'autore di esso, ma anche quando tra tali due elementi sussista un rapporto di occasionalita necessaria, ferma comunque, anche nel secondo caso, la necessita di un collegamento funzionale o strumentale fra lo svolgimento dell'incarico e l'evento lesivo, dovendo escludersi la responsabilita del preponente allorche il danno sia imputabile all'attivita privata dell'autore dell'illecito, commesso nello Esercizio della sua personale autonomia. L'accertamento compiuto al riguardo dal giudice del merito costituisce un'indagine di fatto, che e insindacabile in Sede di legittimita, se correttamente motivata. (V 4895/79, mass n 401532; (V 1649/71, mass n 352085; (V 2414/68, mass n 334802).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)