diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 172 del 08/01/1966 (Rv. 320324 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONE - NULLITA - LIMITI - OMISSIONI O INCERTEZZE DEL CONTENUTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1966-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320324-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONE - NULLITA - LIMITI - OMISSIONI O INCERTEZZE DEL CONTENUTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La nullita della citazione ricorre solo nei casi in cui sia stato omesso o risulti assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai nn.1, 2 e 3 dell'art. 163 cod. proc. civ. ovvero sia stato assegnato un termine a comparire minore di quello stabilito dalla legge o faccia difetto la data di comparizione davanti al giudice istruttore. La valutazione relativa all'esistenza o meno dell'incertezza assoluta di uno dei requisiti dell'atto introduttivo si risolve in un apprezzamento in fatto sottratto al controllo di legittimita, se correttamente motivato. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)