Sez. 2, Sentenza n. 4069 del 18/06/1986 (Rv. 446879 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE - INSERZIONE NEL PROCESSO VERBALE DI UDIENZA - COMUNICAZIONE ALLE PARTI CHE AVREBBERO DOVUTO INTERVENIRE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE - INSERZIONE NEL PROCESSO VERBALE DI UDIENZA - COMUNICAZIONE ALLE PARTI CHE AVREBBERO DOVUTO INTERVENIRE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Le ordinanze pronunciate dal giudice in udienza inserite nel processo verbale a norma dell'art. 134 cod. proc. civ., si reputano conosciute sia dalle parti presenti, sia da quelle che avrebbero dovuto intervenire, e, quindi, non devono essere comunicate a queste ultime dal cancelliere. Conseguentemente, nel caso di ordinanza che disponga l'interruzione del processo, il termine perentorio per la riassunzione del processo - fuori dei casi in cui l'interruzione sia automatica - decorre per le suddette parti dalla data dell'ordinanza. (Conf 82/56; (Conf 862/47).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)