Sez. 2, Sentenza n. 6654 del 29/04/2003 (Rv. 562527 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE | Riassunzione del processo - Termine - Decorrenza - Dalla lettura in udienza dell'ordinanza di interruzione - Configurabilità - Presenza in udienza del procuratore della parte interessata alla riassunzione - Necessità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE
In tema di interruzione del processo per morte del procuratore di una delle parti, il termine per la riassunzione del processo decorre non dal giorno in cui si è verificato l'evento interruttivo, bensì da quello in cui lo stesso evento sia venuto a conoscenza, in forma legale, della parte interessata alla riassunzione. Poiché le ordinanze pronunciate dal giudice in udienza, inserite nel processo verbale ai sensi dell'art. 134 cod. proc. civ., si reputano conosciute sia dalle parti presenti, sia da quelle che avrebbero potuto e dovuto intervenire (alle quali, quindi, non devono essere comunicate dal cancelliere), nel caso in cui l'interruzione sia disposta con ordinanza pronunciata in udienza, il termine perentorio per la riassunzione decorre, per le suddette parti, dalla data dell'ordinanza stessa, senza che, pertanto, sia necessaria, a tal fine, la presenza in udienza del procuratore della parte interessata alla riassunzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 134
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)