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Sez. U, Sentenza n. 4342 del 26/07/1985 (Rv. 441807 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - IN GENERE - CONTROVERSIA RELATIVA ALLA LEGITTIMITÀ DEL RIFIUTO DELL'APPALTATORE A DARE INIZIO AI LAVORI E CORRELATIVAMENTE DELLA LEGITTIMITÀ DELLA RESCISSIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA AMMINISTRAZIONE APPALTANTE - DEVOLUZIONE ALLA COGNIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1985-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441807-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - IN GENERE - CONTROVERSIA RELATIVA ALLA LEGITTIMITÀ DEL RIFIUTO DELL'APPALTATORE A DARE INIZIO AI LAVORI E CORRELATIVAMENTE DELLA LEGITTIMITÀ DELLA RESCISSIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA AMMINISTRAZIONE APPALTANTE - DEVOLUZIONE ALLA COGNIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

In tema di appalto di opera pubblica, la controversia attinente alla legittimità del rifiuto dell'appaltatore di dare inizio ai lavori (nella specie, motivato sulla necessità di acquisire anche l'appalto di lavori strettamente collegati), e, correlativamente, alla legittimità della rescissione del rapporto da parte della amministrazione a fronte ditale rifiuto (a norma dell'art. 340 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F), investe, ove il rapporto stesso si sia perfezionato con l'approvazione della competente autorità tutoria, diritti ed obblighi di natura contrattuale, e spetta quindi alla giurisdizione del giudice ordinario. (V 3069/78, mass n 392523).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 340, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350, DPR 16/07/1962 num. 1063 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)