Sez. U, Sentenza n. 3069 del 22/06/1978 (Rv. 392523 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE - DOMANDA PROPOSTA DALLO APPALTATORE DINANZI ALL'AGO PER LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO PER INADEMPIMENTO E PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - PRECEDENTE ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE - IRRILEVANZA AI FINI DELLA GIURISDIZIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE - DOMANDA PROPOSTA DALLO APPALTATORE DINANZI ALL'AGO PER LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO PER INADEMPIMENTO E PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - PRECEDENTE ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE - IRRILEVANZA AI FINI DELLA GIURISDIZIONE.*
In tema di appalto di opere pubbliche, la giurisdizione del giudice ordinario, sulla domanda proposta dall'appaltatore per la risoluzione per colpa del rapporto ed i conseguenziali rimborsi od indennizzi, in quanto domanda vertente su posizioni di diritto soggettivo scaturenti da vincolo contrattuale di natura privatistica, non trova limitazioni od esclusioni per il caso in cui l'amministrazione appaltante abbia in precedenza esercitato il diritto di recesso, previsto dall'art 345 della legge 20 marzo 1865 n 2248 all F, atteso che tale diritto non costituisce esplicazione di un potere di indole pubblicistica, ma, cosi come l'analogo diritto spettante al committente privato a norma dell'art 1671 cod civ, opera esclusivamente nell'ambito delle paritetiche posizioni contrattuali delle parti. (V 1224/76, mass n 379918).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1671, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 345, DPR 16/07/1962 num. 1063 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)