Sez. 3, Sentenza n. 1371 del 25/05/1963 (Rv. 262051 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - MANCATA SPECIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO DEFINITIVO - NULLITA.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - MANCATA SPECIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO DEFINITIVO - NULLITA.*
Il contratto preliminare deve avere per oggetto gli elementi essenziali del futuro contratto definitivo, giacche esso S'inserisce nello iter dello stesso contratto definitivo, rispetto al quale ha una funzione preparatoria. Se percio, nel contratto preliminare, venga omessa o sia incompleta l'indicazione degli elementi essenziali del futuro contratto definitivo, onde l'oggetto del preliminare, non sia determinato o determinabile, come prescrive l'art 1346 cod civ, consegue la nullita assoluta del preliminare medesimo, ai sensi del successivo art 1418 comma secondo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1348, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)