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Sez. 2, Sentenza n. 3529 del 10/06/1982 (Rv. 421511 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - REQUISITI - OMISSIONE DI QUALCUNO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OGGETTO E DEL CONTENUTO DEL CONTRATTO DEFINITIVO - NULLITÀ.*
Stato
decisa il 1982-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421511-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - REQUISITI - OMISSIONE DI QUALCUNO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OGGETTO E DEL CONTENUTO DEL CONTRATTO DEFINITIVO - NULLITÀ.*

Il contratto preliminare deve contenere gli elementi essenziali Atti a individuare e a determinare l'oggetto e il contenuto del contratto definitivo. Pertanto, qualora venga omessa o resti incompleta l'indicazione dei suddetti elementi, e l'oggetto del preliminare non sia quindi determinato o determinabile, come prescrive l'art. 1346 cod. civ. - al qual fine non può ritenersi sufficiente il riferimento a un futuro accordo delle parti o alla futura scelta di una sola di loro - ne consegue la nullità del medesimo preliminare, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ.. (V 4628/79, mass n 401158; (V 3677/75, mass n 377888; (V 1371/63, mass n 262051).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)