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Sez. 4, Sentenza n. 5857 del 08/05/1997 Ud. (dep. 17/06/1997) Rv. 207807 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE | Impugnazione di ordinanza dibattimentale - Dichiarazione di impugnazione della sentenza - Necessità di specifica indicazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-05-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207807-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE

In tema di impugnazioni, poiché il nuovo codice non distingue più tra dichiarazione di impugnazione e motivi, compendiando il tutto in un unico atto, e poiché non si rende necessaria una formale dichiarazione con l'analitica indicazione degli elementi di cui all'art. 581 cod. proc. pen., dovendosi invece dare prevalenza alla volontà manifestata dalla parte ed alla possibilità di individuare, comunque, il provvedimento che si è inteso impugnare, non è motivo di inammissibilità dell'impugnazione di una ordinanza dibattimentale la circostanza che nell'unico atto d'impugnazione proposto contro la sentenza manchi l'espressa dichiarazione di gravame anche dell'ordinanza, quando nello stesso venga denunciata l'illegittimità di questa con esposizione delle relative ragioni.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 586, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)