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Sez. 1, Sentenza n. 3385 del 09/03/1995 Ud. (dep. 28/03/1995) Rv. 200700 - 01

Impugnazioni - Inammissibilità - In genere | Impugnazione di ordinanza dibattimentale - Necessità di specifica indicazione nella dichiarazione d'impugnazione contro la sentenza - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-03-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200700-01

Impugnazioni - Inammissibilità - In genere

In tema d'impugnazioni, l'art. 591, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., che commina la sanzione della inammissibilità dell'impugnazione per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 581 stesso codice norma, questa, che postula, tra l'altro, l'indicazione del provvedimento impugnato, deve essere letto non isolatamente, bensì, nel contesto normativo complessivo concernente le impugnazioni, che denota la scelta legislativa del "favor impugnationis". Ne discende che, poiché il nuovo codice non distingue più tra dichiarazione di impugnazione e motivi, compendiando il tutto in un unico atto, e poiché non si rende necessaria una formale dichiarazione, contenente l'analitica indicazione degli elementi specificati dal richiamato art. 581, dovendosi dare prevalenza all'espressione di volontà della parte di impugnare ed alla possibilità di individuare, comunque, il provvedimento che si è inteso impugnare, non può essere ritenuto motivo di inammissibilità dell'impugnazione avverso un'ordinanza dibattimentale la circostanza che nell'atto unico di impugnazione proposto contro la sentenza manchi l'espressa dichiarazione di impugnazione anche dell'ordinanza, quando nello stesso venga denunciata l'illegittimità di questa, con esposizione delle relative ragioni.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 586, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)