Sez. 2, Sentenza n. 2063 del 17/10/1970 (Rv. 348165 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIFFERENZA DAL LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO - CRITERIO - LAVORO AUTONOMO E SUBORDINATO - ELEMENTI DIFFERENZIALI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIFFERENZA DAL LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO - CRITERIO - LAVORO AUTONOMO E SUBORDINATO - ELEMENTI DIFFERENZIALI.*
Ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato occorre avere riguardo, piu che al nomen iuris usato dalle parti, anche se espressamente enunciato in un atto scritto, all'effettiva natura ed al reale contenuto del rapporto medesimo, nonche alle modalita di espletamento delle mansioni che costituiscono l'oggetto della prestazione lavorativa. A tal riguardo, il criterio differenziatore fra lavoro autonomo e lavoro subordinato, va rinvenuto nel fatto che, mentre nel primo l'oggetto della prestazione e l'opera, cioe il risultato della propria attivita organizzata, nel secondo, invece, l'oggetto della prestazione e rappresentato dall'energia lavoratrice che il prestatore di lavoro pone, contro corrispettivo, a disposizione del datore di lavoro ed esplica, come elemento inserito nell'organizzazione dell'impresa, sotto la vigilanza e secondo le direttive del medesimo. (nella specie, una applicazione dei predetti principi e stata fatta a proposito dell'attivita di lettura dei contatori ed esazione delle bollette, svolta per circa un anno, giornalmente, in favore di una ex societa elettrica. Tale attivita era stata inquadrata dai giudici di primo grado nella ipotesi del rapporto di lavoro subordinato e dai giudici di appello in quella del lavoro autonomo. La suprema Corte, rigettando il ricorso, ha confermato quest'ultima decisione, alla luce delle seguenti circostanze, considerate globalmente a) assenza di un effettivo vincolo di subordinazione b) non inserzione del prestatore d'opera nella organizzazione aziendale C) piena autonomia quanto al tempo, alla quantita del lavoro, all'ordine da seguire nella riscossione della bolletta e nei controlli d) possibilita di farsi sostituire da terzi, a proprio rischio e) commisurazione del compenso in base al risultato del lavoro. La durata del rapporto e l'impiego lavorativo giornaliero sono stati ritenuti non determinanti, per essere stati tali elementi scelti liberamente, onde conseguire un maggior guadagno). (Conf 636'68, mass n 331807).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)