Sez. L, Sentenza n. 4332 del 03/07/1981 (Rv. 415027 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - CONTRATTO DI OPERA - DIFFERENZA - SUSSISTENZA DELL'UNO O DELL'ALTRO RAPPORTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - CONTRATTO DI OPERA - DIFFERENZA - SUSSISTENZA DELL'UNO O DELL'ALTRO RAPPORTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Ai fini della distinzione fra contratto d'opera, nel quale il prestatore d'opera S'impegna a fornire il risultato della propria attivita organizzata, e il contratto di lavoro subordinato, oggetto della cui prestazione e l'energia lavorativa che il lavoratore pone a disposizione ed esplica come elemento inserito nella organizzazione dell'impresa, secondo le direttive e sotto la vigilanza del datore di lavoro, e censurabile, in Sede di legittimita, soltanto la Determinazione dei criteri astratti e generali da applicare al caso controverso, mentre costituisce apprezzamento di fatto, come tale insindacabile in Cassazione, se correttamente motivato, la valutazione delle circostanze concrete che possono far rientrare il rapporto nell'uno o nell'altro schema contrattuale. (V 2251/72, mass n 359569; (V 2063/70, mass n 348165; (V 1018/69, mass n 339480).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)