Sez. L, Sentenza n. 3044 del 16/02/2015 (Rv. 634317 - 01)
PROFESSIONISTI - PREVIDENZA | Geometri - Pensione di vecchiaia - Rivalutazione - Applicazione della misura ridotta di cui al regolamento della Cassa nazionale di previdenza e assistenza - Legittimità - Fondamento.
PROFESSIONISTI - PREVIDENZA
In materia di pensione di vecchiaia dei geometri, l'art. 25 del Regolamento della relativa Cassa, adottato in forza dell'art. 1, comma 4, del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, che prevede una rivalutazione della pensione in misura ridotta per l'ipotesi di cumulo con altre pensioni di importo superiore al minimo, costituisce disciplina speciale che trae fondamento dall'autonomia normativa di cui il predetto ente gode. Ne consegue che, il peculiare effetto perequativo che ne deriva, anche nel caso di godimento di altri trattamenti pensionistici che superino, seppur di poco, la soglia del trattamento minimo INPS, non si traduce in una violazione del principio di adeguatezza delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 38 Cost., essendo riconosciuta ampia discrezionalità al legislatore per ciò che attiene al "quantum" e al "quomodo" della tutela.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 38 com. 2, Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 1 com. 4 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)