Sez. 3, Sentenza n. 1282 del 18/05/1963 (Rv. 261898 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTÈ EFFETTO DEVOLUTIVO (DECADENZA) - DOMANDE ED ECCEZIONI RESPINTE O NON ESAMINATE - NECESSITA DI ESPRESSA RIPROPOSIZIONE- MANCANZA - EFFETTI - DOMANDE NON ESAMINATE - PRECLUSIONE LIMITATA AL GIUDIZIO IN CORSO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTÈ EFFETTO DEVOLUTIVO (DECADENZA) - DOMANDE ED ECCEZIONI RESPINTE O NON ESAMINATE - NECESSITA DI ESPRESSA RIPROPOSIZIONE- MANCANZA - EFFETTI - DOMANDE NON ESAMINATE - PRECLUSIONE LIMITATA AL GIUDIZIO IN CORSO.*
L'art 346 cod proc civ, sancendo l'implicita rinuncia alle domande e alle eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado e non espressamente riproposte in appello, si riferisce alle domande e alle eccezioni proposte, ma non accolte, intendendo per tali sia quelle non esaminate, o per errore o perche ritenute assorbite, sia quelle respinte. Tuttavia, una distinzione e necessaria tra le domande e le eccezioni respinte e quelle non esaminate, perche, mentre in ordine alle prime si ha la formazione del giudicato, per le seconde, mancando la decisione, il giudicato non si costituisce, se non siano assorbite dalla decisione di domande o di eccezioni da cui dipendano, talche e possibile che siano fatte valere in un diverso processo, avendo la rinuncia implicita, di cui all'art 346 cod proc civ valore processuale e non anche sostanziale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)