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Sez. 3, Sentenza n. 5895 del 04/10/1986 (Rv. 448283 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA - RELATIVA A DOMANDE AUTONOME - FACOLTÀ DELLA PARTE - DEDUZIONE DEL VIZIO IN SEDE DI GRAVAME OVVERO RIPROPOSIZIONE DELLA DOMANDA IN SEPARATO GIUDIZIO - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - DOMANDE ED ECCEZIONI RESPINTE O NON ESAMINATE - NECESSITÀ DI ESPRESSA RIPROPOSIZIONE - MANCANZA - EFFETTI - DOMANDE NON ESAMINATE - PRECLUSIONE LIMITATA AL GIUDIZIO IN CORSO.*
Stato
decisa il 1986-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448283-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA - RELATIVA A DOMANDE AUTONOME - FACOLTÀ DELLA PARTE - DEDUZIONE DEL VIZIO IN SEDE DI GRAVAME OVVERO RIPROPOSIZIONE DELLA DOMANDA IN SEPARATO GIUDIZIO - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - DOMANDE ED ECCEZIONI RESPINTE O NON ESAMINATE - NECESSITÀ DI ESPRESSA RIPROPOSIZIONE - MANCANZA - EFFETTI - DOMANDE NON ESAMINATE - PRECLUSIONE LIMITATA AL GIUDIZIO IN CORSO.*

Qualora la sentenza di primo grado manchi di statuire su una delle domande introdotte in causa, e tale Mancanza, non ricorrendo gli estremi di una reiezione implicita o di un ritenuto assorbimento di detta domanda, sia qualificabile come omessa pronuncia, deve riconoscersi alla parte istante la facoltà di far valere il relativo vizio in Sede di gravame, ovvero, in alternativa, di riproporre la domanda in separato giudizio, considerato che la presunzione di rinuncia alla domanda medesima, contemplata dallo art. 346 cod. proc. civ. per non aver denunciato quel vizio in appello, ha valore meramente processuale, nell'ambito dello stesso giudizio, ma non determina preclusione per effetto di giudicato. (V 2718/81, mass n 413482; (V 258/77, mass n 383778; (V 1282/63, mass n 261898).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)