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Sez. 1, Sentenza n. 267 del 10/01/2007 (Rv. 595028 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Modifica dell'art. 67 legge fallim. introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006 - Applicazione retroattiva - Esclusione - Questione manifestamente infondata di costituzionalità.
Stato
decisa il 2007-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595028-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE

L'applicazione retroattiva della nuova formulazione dell'art. 67 legge fallim., introdotta dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, è esclusa in base all'art. 150 del medesimo decreto, e ciò manifestamente non contrasta con l'art. 3 Cost., atteso che rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire, rispetto a tutti i destinatari che versino in una certa situazione, la decorrenza della data di applicazione di una nuova disposizione di legge ed anche differirne l'entrata in vigore per esigenze di ordine generale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 150 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)