Sez. 1, Sentenza n. 27384 del 12/12/2005 (Rv. 588220 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Sentenza d'appello sullo stato di adottabilità - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Limiti - Violazione di legge - Superamento del limite ai sensi del nuovo testo dell'art. 17 della legge n. 184 del 1983 - Persistente applicabilità del testo originario di detta norma - Portata - Questione di legittimità costituzionale in riferimento agli art. 3 e 24 Cost. - Manifesta infondatezza.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE
Il ricorso per cassazione avverso sentenze della corte d'appello in tema di adottabilità di minorenni, pronunziate ai sensi dell'art. 17 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (il cui ultimo comma è tuttora in vigore, benché novellato dall'art. 16, comma 2, legge n. 149 del 2001 - in virtù del quale il ricorso è ammesso anche per altri motivi -, essendo l'efficacia della legge modificatrice sospesa, limitatamente alle regole di carattere processuale, dalla disposizione transitoria contenuta nell'art. 1, d.l. 24 aprile 2001, n.150, conv., con modif., nella legge n. 240 del 2001, fino all'emanazione di una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio, e comunque non oltre il 30 giugno 2002, termine poi prorogato al 30 giugno 2003, in forza del d.l. n. 126 del 2002, conv., con modif., nella legge 2 agosto 2002, n. 175; quindi al 30 giugno 2004, per effetto del d.l. n. 147 del 2003, conv., con modif., nella legge n. 200 del 2003, al 30 giugno 2005, in forza del d.l. n. 158 del 2004, conv., con modif., nella legge n. 188 del 2004, e da ultimo, al 30 giugno 2006, per effetto del d.l. n. 115 del 2005, conv., con modif., nella legge n. 168 del 2005), è ammissibile soltanto per violazione di legge, dovendosi ritenere compreso in tale vizio anche il caso di totale inesistenza o di mera apparenza della motivazione, per insanabile contraddittorietà, ed essendo invece da escludere l'ammissibilità' di qualsiasi controllo sull'adeguatezza e sufficienza della medesima, anche con riferimento alla valutazione delle risultanze probatorie acquisite. La persistente applicabilità della disciplina limitativa dei motivi deducibili con il ricorso per cassazione non si pone, d'altra parte, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., poiché, da un lato, rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire, rispetto a tutti i destinatari che versino in una certa situazione, la decorrenza della data di applicazione di una nuova disposizione di legge ed anche differirne la entrata in vigore per esigenze di ordine generale e, dall'altro, la garanzia costituzionale del diritto di difesa si attua nelle forme e nei limiti stabiliti dall'ordinamento processuale, salva l'esigenza di garantire effettività a tale tutela.
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17, Legge 28/03/2001 num. 149 art. 16, Legge 23/06/2001 num. 240 CORTE COST., Legge 02/08/2002 num. 175 CORTE COST., Legge 01/08/2003 num. 200 CORTE COST., Legge 24/07/2004 num. 188, Legge 17/08/2005 num. 168 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 24/04/2001 num. 150 art. 1, Decreto Legge 01/07/2002 num. 126 CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2003 num. 147 CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2004 num. 158, Decreto Legge 30/06/2005 num. 115 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)